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Come può un medico proteggere il proprio patrimonio? [Consigli pratici]

  • Ultima modifica dell'articolo:Ottobre 20, 2023

In questo post ti parlerò delle più efficaci strategie per la protezione del patrimonio di un medico. Parlare di questi argomenti è sempre piuttosto delicato, a maggior ragione quando il patrimonio “protetto” è per l’appunto quello di un professionista in ambito medico. Il male, però, sta negli occhi di guarda o nelle mente di chi legge…

Perché dico che questo è un argomento molto delicato? Beh, è presto spiegato. Quando è un medico a voler proteggere i propri beni (suoi o quelli della sua famiglia), le persone tendono a pensare a qualche strana alchimia giuridica, a un esotico paradiso fiscale, che consente al medico di sottrarsi al rischio di una causa di risarcimento danni.

No, non è così. Sgombriamo innanzitutto il campo da un fraintendimento molto diffuso e che spesso alimenta facili “dietrologismi”: non esistono “strumenti di protezione”.

Ripeto, non esistono strumenti di protezione. Esistono “effetti protettivi”, che derivano da strumenti giuridici adottati per fini NON di protezione.

Nel nostro ordinamento valgono i principi granitici dell’art. 2740 c.c. per il quale: “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”.

Se il creditore poi è lo Stato la situazione si complica ancora di più. Infatti, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 74/2000: “È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

Quindi, non si possono adottare soluzioni giuridiche al il fine di sottrarsi ai propri creditori. Ma questo vuol dire che, se nello specifico sono un medico, non posso allora proteggere i miei beni? No, non significa questo.

Come indicato nell’art. 2740 c.c. “Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”. Che cosa significa? Vuol dire che a determinate condizioni e, soprattutto, per determinati scopi, il nostro ordinamento consente l’adozione di strumenti giuridici da cui si irradiano – come esito indiretto – “effetti protettivi” anche nei confronti dei propri creditori. Facciamo alcuni esempi?

 

  • Effetto protettivo del fondo patrimoniale

Art. 170 c.c. – Esecuzione sui beni e sui frutti –

“L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

 

  • Effetto protettivo del vincolo didestinazione

2645 ter c.c. – Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche –

“1. […] I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, […] solo per debiti contratti per tale scopo”.

 

  • Effetto protettivo di un patrimonio separato

Art. 2447 quinquies c.c. – Diritti dei creditori –

1. […] i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare […]. 2. […] per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. […]

 

  • Effetto protettivo di una polizza vita

Art. 1923 – Diritti dei creditori e degli eredi –

“Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.”

 

Mi fermo qui… per adesso. Già, perché in realtà esistono molte altre soluzioni tecniche, ammesse dalla legge (spesso utilizzate per fini successori o per il trasferimento di ricchezza), tra i cui effetti indiretti ricorrono quelli protettivi (es. trust, patto di famiglia, società fiduciarie ecc.).

Il proprio patrimonio quindi può essere protetto, ovviamente anche da parte dei medici. Tuttavia, questo effetto potrà verificarsi soltanto utilizzando gli strumenti giuridici messi a disposizione dal nostro ordinamento per le finalità, meritevoli di tutela, previste dal legislatore. Utilizzare un fondo patrimoniale, per esempio, per metterci dentro la seconda casa che ci garantisce un affitto mensile, ma in cui non ci viviamo, non è una buona idea.

Inoltre, per poter godere degli effetti protettivi, è fondamentale la tempistica. Troppo spesso, ahimè, si tende a correre ai ripari (sottoscrivendo un fondo patrimoniale o intestando un bene a un familiare) quando ormai è troppo tardi o perché ci è già stata notificata una richiesta di risarcimento danni, una cartella esattoriale o un avviso di garanzia ecc. In questi casi, l’unico effetto concreto sarà quello di vedersi bucato “lo schermo” costruito in fretta e furia.

Per evitare questo pericolo, è sufficiente muoversi con un po’ di anticipo, anche a piccoli passi, adottando qualche semplice e poco dispendiosa soluzione tecnica. Non bisogna per forza essere dei latifondisti per giustificare una pianificazione a tutela dei propri averi. Ci sono soluzioni anche per proteggere il proprio stipendio o le proprie entrate su un conto corrente.

Ah, un ultimo consiglio: così come è sempre opportuno rivolgersi a un medico specialista in caso di bisogno, (e non al dott. Google), così conviene rivolgersi a un consulente esperto in strategie di protezione patrimoniale per essere sicuri di poter sfruttare a proprio vantaggio tutte le soluzioni offerte dal nostro ordinamento.

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