Se sei un medico dirigente del SSN, probabilmente anche tu non riesci a godere dei giorni di ferie maturati nell’anno solare. Non ci riesci a causa della perenne carenza di personale medico.
Quindi, che cosa deve fare in concreto un medico del SSN per poter finalmente beneficiare di un periodo di riposo o per riuscire a monetizzare le ferie non godute in caso di dimissioni, trasferimento in altra struttura sanitaria o pensionamento?
Innanzitutto, chiariamo che cosa significa “monetizzazione delle ferie”. Monetizzare le ferie vuol dire ricevere un’indennità (cioè soldi) “al posto” del periodo di ferie non goduto (e durante il quale si è invece lavorato).
Detto del significato di “monetizzazione delle ferie”, è bene però chiarire un principio fondamentale: non si possono “monetizzare” le ferie in vigenza del rapporto di lavoro. È vietato per legge. Il medico, infatti, come qualsiasi altro lavoratore del SSN, non può “scambiare” il proprio riposo con il denaro. Deve per forza usufruire ogni anno di un periodo di recupero delle proprie energie psico-fisiche.
Che cosa succede però se il medico, dipendente del SSN, si dimette, magari per trasferirsi in un’altra ASL o struttura sanitaria, oppure se intende andare in pensione (sfruttando, ad esempio, il meccanismo della c.d. “quota 100”)? Che fine fanno le ferie di cui non ha potuto godere? Non ha diritto alla monetizzazione? Nemmeno quando il mancato riposo sia imputabile alla propria Azienda?
Di recente, su molti siti di informazione sanitaria, si è parlato delle straordinarie novità della sentenza della Corte di Giustizia Europea 6 novembre 2018 (causa C-619/2018) in tema proprio di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego. Ma come succede per tutte le sentenze, anche questa va maneggiata con molta cura. Andiamo con ordine…
Come dicevamo, la possibilità di ottenere l’indennità (monetizzazione) sostitutiva delle ferie non godute sorge solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro tra medico e Azienda Sanitaria.
Di solito, accade che alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, mobilità o pensionamento, il medico “si accorge” di aver accumulato un monte ore ferie/permessi, talvolta anche cospicuo. Capita magari anche di incaricare un avvocato per agire nei confronti dell’ex datore di lavoro, per ottenere almeno l’indennità sostitutiva.
E qui arriva la brutta notizia, perché si scopre che ai sensi della legge 135 del 2012 ferie, riposi e permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi anche in caso di mobilità o di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Ma allora non c’è speranza! Oltre al danno per non aver potuto godere delle meritate ferie anche la beffa della mancata monetizzazione! No, non è così. E adesso vediamo il perché.
La sentenza della Corte di Giustizia UE di cui tanto si parla (benché non sia l’unica sull’argomento) è interessante perché esprime principi di diritto che valgono tanto per il settore pubblico quanto per il settore privato.
Per la Corte di Giustizia UE, l’indennità sostitutiva delle ferie spetta al lavoratore che non si sia volontariamente sottratto ai periodi di riposo (pensando di chiederne poi il controvalore in denaro al momento della cessazione del rapporto) e che si sia comportato in modo trasparente e corretto nei confronti del proprio datore di lavoro.
Tradotto, secondo i giudici Corte di Giustizia UE: il datore di lavoro deve consentire il godimento delle ferie annuali e deve informare il proprio dipendente – in modo accurato e in tempo utile – sulle conseguenze del mancato godimento delle ferie. Il lavoratore, dal canto suo, non può deliberatamente astenersi dal godimento delle ferie annuali per incrementare la propria retribuzione al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Cessato il rapporto di lavoro, il lavoratore ha il diritto a ricevere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che il datore di lavoro non dimostri che il dipendente non abbia voluto, per una propria libera scelta, fruire delle ferie annuali retribuite.
Il messaggio di questa sentenza non è quindi la monetizzazione indiscriminata delle ferie, come molti siti di informazione sanitaria hanno fatto credere, ma il diritto alla monetizzazione delle ferie solo al verificarsi di determinate condizioni di fatto.
Come spesso accade, per ottenere il riconoscimento di un proprio diritto non è sufficiente reclamarlo nei confronti del proprio ex datore di lavoro, ma è necessario “fare causa”. Avviare un contezioso contro la propria ex Azienda, senza essersi precostituiti le prove delle proprie ragioni, equivale ad andare incontro a sconfitta certa. Una guerra è vinta prima di essere combattuta.
La buona notizia è che esiste un metodo efficace per centrare questo obiettivo, evitando di commettere i tre errori più gravi che pregiudicano l’esito di un contenzioso per la richiesta di monetizzazione delle ferie.
Vediamo in concreto quali sono questi tre errori da evitare.
- Primo errore: accumulare ferie.
Le ferie annuali servono per recuperare le energie psicofisiche e sono un diritto irrinunciabile del medico. La stanchezza non è neppure una giustificazione: in caso di contestazione per fatti di responsabilità sanitaria, ci sono pochi appigli.
Per questo è opportuno quantomeno segnalare alla propria Azienda durante l’anno le carenze di organico, i propri mancati riposi, le mancate ferie ecc. Tali segnalazioni, naturalmente, vanno fatte per iscritto e mai solo verbalmente. Occorre precostituirsi le prove, ricordi? - Secondo errore: chiedere a voce al proprio primario di poter godere delle ferie.
Se non scrivi, non avrai risolto nulla. Avrai soltanto perso del tempo prezioso.
Devi assolutamente insistere e lasciare traccia scritta, protocollando la richiesta cartacea di usufruire delle ferie nel periodo da te prescelto. Oppure invia una richiesta via pec al tuo primario e/o alla Direzione Sanitaria/Risorse Umane. - Terzo errore: non programmare per tempo la propria uscita dal luogo di lavoro.
Se sei prossimo alla pensione o hai intenzione di cambiare Azienda o datore di lavoro e hai accumulato molti giorni di ferie non godute, devi muoverti subito. Devi chiedere per iscritto di godere delle ferie che ti spettano, non devi indugiare oltre.
Non ci sarà alcuna monetizzazione e difficilmente un Giudice ti darà ragione se decidi di dimetterti (ad esempio, perché sei in procinto di trasferirti in un’altra struttura sanitaria pubblica o privata) con un breve preavviso. Perché non hai messo il tuo datore di lavoro in condizioni di farti “smaltire” in tutto o in parte le ferie accumulate”.