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Depenalizziamo la responsabilità sanitaria

  • Ultima modifica dell'articolo:Ottobre 19, 2023

La colpa medica va D E P E N A L I Z Z A T A, punto.

È ora di rivedere da cima a fondo l’impianto della responsabilità penale sanitaria.

La pandemia da COVID-19 non solo ha travolto le nostre strutture ospedaliere ma ha demolito anche il fragile equilibrio su cui si reggeva il recente impianto legislativo entrato in vigore il 1 aprile 2017, la c.d. legge Gelli-Bianco.

Si ha già notizia dell’avvio dei primi accertamenti da parte di due procure (Padova e Lodi) per il decesso di alcuni pazienti affetti da COVID-19.

Alla pressione sanitaria e mediatica, si aggiunge la pressione delle procure…no, non va bene. Non può continuare così.

Oggi il Paese chiama angeli coloro che, solo fino a qualche settimana fa, erano picchiati o aggrediti nei pronto soccorsi (oggi vuoti).

Il legislatore deve intervenire anche in questo segmento del nostro ordinamento. Così come ha già fatto in numerosi altri ambiti con la raffica di DPCM, nel mese di marzo, che hanno impresso a tutto i nostro sistema di norme un salto evolutivo inimmaginabile fino a poco tempo fa.

La legislazione sulla responsabilità penale dei sanitari deve essere per lo meno sospesa e poi radicalmente ridiscussa, quando questa terribile emergenza sarà sotto controllo.

Ricordiamo che in tutto il mondo l’errore medico è sanzionato penalmente soltanto in 3 Paesi: Italia, Polonia, Messico.

Ma non c’è solo questo dato che stride con una realtà che è sotto gli occhi di tutti.

L’art. 590 sexies c.p. (introdotto con la legge Gelli) che sanziona penalmente la colpa dell’operatore sanitario, rischia di diventare – nella sua attuale formulazione – un’arma devastante nelle mani di chi si sta già preparando (sfregandosi le mani) ad intentare cause di risarcimento danni conto gli ospedali e i medici.

Chi si occupa di responsabilità sanitaria, e soprattutto chi difende da una vita i medici, sa benissimo che la denuncia penale è sempre stato (e lo è tutt’oggi) uno strumento di pressione psicologica, affinché qualcuno (ospedale o medico) paghi il più possibile, dietro promessa di rimessione di querela.

Ma cosa prevede attualmente il nostro codice penale? E perché andrebbe “sospeso” se non addirittura abolito l’art. 590 sexies?

Leggiamolo assieme per rendercene conto:

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. “Se i fatti di cui agli articoli 589 (n.d.r. omicidio colposo) e 590 (n.d.r. lesioni personali colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.”

Rispondi ora, sinceramente, a questa domanda se sei un medico: che cosa capisci leggendo questo articolo del codice penale? Ti è davvero chiaro il comportamento che dovrai assumere domattina in corsia o in pronto soccorso?

La norma introduce una scriminante solo nel caso in cui il professionista sanitario, che abbia agito con “imperizia”, dimostri di aver adottato le linee guida ufficiali o – in mancanza – si sia attenuto alle buone pratiche clinico assistenziali.

Bene…e se invece il medico è accusato di aver agito con negligenza o con imprudenza anziché con imperizia, che succede? Oppure, nel caso in cui abbia agito con imperizia (come richiesto dall’art. 590 sexies), egli risponderà per imperizia lieve o soltanto per imperizia grave? Insomma come orientarsi?

Tralasciamo per ora ogni digressione tecnico-giuridica e concentriamoci su ciò che poi conta veramente: l’orientamento dei giudici della Cassazione Penale.

Secondo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite – Sentenza 22 febbraio 2018, n.8770:

L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dell’attività medico chirurgica:

a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;

b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “ lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee–guida o dalle buone pratiche clinico assistenziali;

c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “ lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta delle linee guida o di buone pratiche clinico – assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;

d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee – guida o buone pratiche clinico – assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico.

Chiediamoci: può un medico, in piena emergenza nazionale, lottare contro il COVID-19 stando attendo a non oltrepassare i confini stabiliti dalla Corte di Cassazione? Può un medico soccorrere un paziente stando attento a non porre in atto un comportamento negligente o imprudente, oppure anche imperito (purché abbia rispettato una linea guida o in assenza una raccomandazione), che sia lieve…e non grave….

Non scherziamo!

Il personale sanitario va aiutato, almeno nella sua sfera d’azione.

E allora sgombriamo il campo da ogni tentennamento. Adotti l’Italia uno modello di responsabilità sanitaria in cui siano previste solo delle conseguenze di carattere risarcitorio-civilistico (con annessi strumenti assicurativi) e non conseguenze penali a carico del medico. Oppure si adotti anche per i medici italiani lo stesso meccanismo di responsabilità previsto per i magistrati.

Se sei d’accordo con quest’appello, condividilo con i tuoi amici o colleghi. Facciamoci sentire.

 

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