Se sei un medico, ti sarà capitato almeno una volta di chiederti: come faccio a sapere se sono indagato dalla Procura della Repubblica? Magari te lo sei domandato (o te lo stai chiedendo proprio ora) pensando a un tuo ex paziente. Oppure pensando a fatti che ti hanno visto coinvolto nell’esercizio della professione e per i quali temi complicazioni giudiziarie.
Si sa: vivere nel dubbio è davvero snervante. Quindi, è bene capire come puoi uscire da questa incertezza. Partiamo da qui: quand’è che una persona viene informata di essere sottoposta a indagini?
A volte può capitare di ricevere una telefonata dei Carabinieri o della Polizia e di essere convocati in caserma o in commissariato per “comunicazioni” (ne ho parlato qui). Di solito, il soggetto sottoposto a indagini viene tenuto all’oscuro del procedimento a suo carico. Questo per garantire l’esito delle ricerche del PM. E anche per garantire l’esito di successivi, eventuali, atti a sorpresa.
In effetti, come prescritto dall’art. 329, comma 1, c.p.p.: “Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, (…) sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”.
Durante tali indagini preliminari, l’unico caso in cui l’indagato può venire a conoscenza di un procedimento a suo carico ricorre quando l’Autorità giudiziaria valuta di dover fare degli accertamenti che richiedono la presenza dell’imputato.
In quei casi, la Procura invia all’indagato la “famigerata” informazione di garanzia. L’Art. 369, comma 1, c.p.p. prevede infatti che solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.
Al di fuori di questi casi, l’imputato potrebbe sapere che è accusato di qualcosa solo al termine delle indagini preliminari, con la notifica da parte del P.M. dell’avviso di conclusioni delle indagini stesse (ex Art. 415 bis c.p.p.).
Questo avviso contiene la sommaria descrizione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che il pubblico ministero reputa esser state violate, della data e del luogo del fatto, e l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini svolte è depositata presso la segreteria del pubblico ministero (l’indagato e il suo difensore potranno prenderne visione ed estrarne copia).
Sempre con l’avviso di conclusione delle indagini, il P.M. avverte l’indagato che ha facoltà, entro venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa a investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti d’indagine, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni oppure chiedere di essere sottoposto a interrogatorio.
Talvolta, ai fini difensivi, scoprire in ritardo l’esistenza di un procedimento penale è deleterio. Esiste tuttavia un modo per sapere se sei soggetto a indagine, senza attendere necessariamente la notifica di un’informazione di garanzia o dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Puoi infatti avanzare alla Procura della Repubblica competente per territorio (in base al luogo di commissione del reato) una “Richiesta di attestazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato” (ex Art. 335 c.p.p.).
Puoi presentare la richiesta di attestazione anche senza l’assistenza di un avvocato. Devi depositarla alla Procura della Repubblica, avendo cura di informarti prima, presso la segreteria della Procura, se esiste un modello apposito da usare (di solito ogni ufficio ne ha uno, e talvolta è scaricabile dal sito web della Procura).
C’è però un limite al rilascio dell’attestazione ex Art. 335 c.p.p. Solo per alcune tipologie di reato particolarmente gravi (ma che non rientrano, di norma, nella malpractice medica), il rilascio dell’attestazione con tutte le informazioni relative all’indagine potrebbe essere “parziale”. In questi casi la Procura ci farà sapere soltanto che non esistono notizie di reato a nostro carico (iscritte nell’ apposito registro) di cui si possa dare comunicazione.
E in caso di indagine di cui la Procura della Repubblica, invece, può darci comunicazione? Con il rilascio dell’attestazione ex Art. 335 c.p.p., la Procura ti comunicherà il numero di procedimento, il nome del pubblico ministero competente, la data di commissione del fatto e l’articolo di legge violato.
Con queste informazioni dovrai subito rivolgerti al tuo legale di fiducia (che, come sempre ricordo, deve essere esperto di responsabilità sanitaria e specializzato nella difesa dei medici) e procedere con le prime attività nell’interesse della tua difesa.
Come vedi, gli strumenti per scoprire se sei sottoposto a un’indagine esistono. E ti permettono di guadagnare tempo prezioso per studiare un’efficace difesa. Devi però sapere come muoverti e agire tempestivamente. In questi casi, il fai-da-te è troppo pericoloso. Così come lo sono i consigli di quanti non conoscono nei dettagli la disciplina della responsabilità sanitaria e non sono legali specializzati nella difesa dei medici.